Sarzana, che Botta!

« Il fine di ogni associazione è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo: libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione »

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789


Piano Botta: i 15 motivi del ricorso al Tar del Comitato, Legambiente e Italia Nostra

Quindici motivi di ricorso, esposti in 56 pagine, per chiedere al Tribunale amministrativo regionale di dichiarare l’illegittimità di tutti gli atti aprodotti da Comune, Regione e Provincia nell’iter di approvazione della Variante di Via Muccini-piazza Terzi e della contestuale Variante al Piano Regolatore generale. Se avrete la pazienza e la curiosità di leggerli per sintesi, vi accorgerete che ripercorrono tutte le critiche che il Comitato Sarzana, che botta!, Legambiente e Italia Nostra, col contributo di giuristi (Roldofo Attinà, Rodolfo Furter, Andrea Forcieri, Marco Grondacci), docenti universitari (Silvano D’Alto, Giovanni Spalla, Valerio Cutini), di studenti universitari e cittadini, hanno prodotto in questi due anni, inascoltati dall’Amministrazione comunale.

Piazza Luni, luglio 2009: l'annuncio del ricorso al Tar

Piazza Luni, luglio 2009: l'annuncio del ricorso al Tar

Gli avvocati Mattia Crucioli, Carlo e Raniero Raggi vi hanno dato forma secondo le regole del processo amministrativo. Ecco esposti i quindici motivi.

VAS. Violazione del Codice dell’Ambiente 2006, integrato dal decreto legislativo 4 del 2008 per la mancata applicazione della Valutazione ambientale strategica.

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS. Difetto di motivazione sulla non assoggettabilità alla VAS per una Variante (Botta) che “modifica una porzione rilevante della città, mutandone significativamente la connotazione” (parole del Comune) e illogicità della procedura per non aver tenuto conto dell’effetto-cumulo delle varianti al PRG 1994 prodotte negli anni.

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea di ieri, 6 novembre 2010

Assemblea di ieri, 6 novembre 2010

 

 

VIOLAZIONE della procedura di screening di VIA (Valutazione di impatto ambientale) per aver omesso tutti gli atti di trasparenza imposti dalla legge e di imparzialità previsti dal Codice dell’ambiente, per aver lasciato ad alcuni privati (le Cooperative) la scelta dei professionisti incaricati delle perizie con le conseguenti lacune, omissioni e illogicità nelle conclusioni degli studi sugli effetti della Variante sull’inquinamento acustico e atmosferico, sul traffico, sullo smaltimento delle acque nel Rio della Manichetta, sul verde pubblico, sul risparmio energetico.

Illogicità e incompetenza del provvedimento con cui il Sindaco ha accettato le prescrizioni della Regione per mettersi in regola (l’accettazione doveva essere fatta dal Consiglio comunale, che aveva approvato il Piano e non dal Sindaco Caleo).

Illegittimità del decreto di approvazione del Piano da parte della Provincia perché non ha atteso il completamento dello screening di Via e quindi conoscere le soluzioni finali che saranno adottate (non si conoscono ancora oggi!).

Violazione della legge urbanistica regionale n. 30/1992 da parte della Provincia per difetto di competenza, poiché le varianti contestuali al PRG devono essere approvate dalla Regione se contengono aspetti sovracomunali (stazione bus e parcheggio da 600 al aservizio della stazione ferroviaria) o se modificano prescrizioni della Regione (tetti piani al posto dei tetti a falda, ad esempio).

Variato PRG scaduto. Violazione delle leggi urbanistiche regionali per aver proceduto a una variante contestuale del PRG oltre la scadenza del decimo anno del Piano regolatore di Sarzana (fu approvato l’11 marzo 1998).
Violazione delle stesse leggi da parte del Comune per la mancata verifica delle previsioni del PRG e delle mutate esigenze della città (ad esempio il notevole patrimonio edilizio invenduto) prima di procedere a Variante.

Violazione delle stesse leggi e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. nell’assegnazione dell’incarico a Mario Botta e a tutti gli altri professionisti privati, essendo professionisti dei privati proprietari delle aree, mentre il Piano viene definito di “iniziativa pubblica”.

Eccesso di potere da parte della Provincia per aver approvato il Piano senza motivare sulle osservazioni dei cittadini, ma semplicemente “prendendo atto delle argomentazioni del Comune” e incorrendo così facendo in uno svarione, definendo l’area di via Muccini e piazza Terzi “una zona periferica dell’abitato di Sarzana”.

Violazione della legge sismica nazionale da parte del Comune di Sarzana (classificato sismico di classe 3) per non aver richiesto e acquisito il preventivo parere del competente ufficio regionale.

Violazione del Regolamento comunale delle Consulte per non aver acquisito il parere obbligatorio della Consulta del Centro storico e non averne dato atto nella delibera.

Errore nel calcolo dell’indice di densità edilizia. Difetto di istruttoria e errore di calcolo nell’indicazione dell’indice di densità edilizia dell’area (l’Ufficio tecnico ha confuso metri cubi con metri quadri e ha indicato un indice bassissimo, 0,87, invece di quello reale, che è di 2,78).

Difetto di istruttoria nella valutazione delle Osservazioni dei cittadini in consiglio comunale, avendole divise per presentatori e non per argomenti, non consentendo così ai consiglieri comunali (come si evince dalle dichiarazioni rese a verbale da alcuni consiglieri) di pronunciarsi sulle singole osservazioni.

PRESENTAZIONE DEI MOTIVI_DEL_RICORSO

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Data
giovedì, 11 novembre 2010

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